Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi

Art. 18

In vigore dal 15 dic 1960
Ferma restando la decorrenza dal 1 febbraio 1957 agli effetti del calcolo delle variazioni dell'indennità di contingenza con le modalità di cui ai precedenti articoli, il presente accordo avrà applicazione a partire dal 1 ottobre 1957. Per il periodo dal 1 febbraio 1957 al 30 settembre 1957 saranno applicate le variazioni dell'indice del costo della vita calcolate dall'Istituto Centrale di Statistica in base alle norme di cui all'accordo per la scala mobile del 22 settembre 1951 e con le misure previste all' dello stesso accordo. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenze sociale: SULLO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1401#art-ano-18

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