Art. 1

In vigore dal 15 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi, stipulato tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio, e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo, Pubblici Esercizi e Termali, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana. Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; Visto il protocollo 19 maggio 1958 aggiuntivo all'accordo nazionale per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi dell'11 ottobre 1957, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo precitato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 39 del 29 febbraio 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 relativo all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate, del protocollo aggiuntivo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di pubblici esercizi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 45. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1401#art-rd-1

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