Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi

Art. 7

In vigore dal 15 dic 1960
La quota oraria dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo l'importo giornaliero per otto nel caso di orario di lavoro pari a otto ore giornaliere o 48 settimanali, e per nove nel caso di orario di lavoro pari a 9 ore giornaliere o 54 settimanali. Ai fini di semplificazione contabile, gli importi giornalieri di variazione di contingenza di ciascun trimestre ottenuti moltiplicando i valori di cui alla tabella allegata per il numero di punti di variazione dell'indice saranno arrotondati ai 50 centesimi superiori. Le frazioni aggiunte per arrotondamento non si cumulano nei movimenti successivi che saranno calcolati partendo dalla base, in relazione agli importi effettivi di ciascun punto e non in relazione agli importi arrotondati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1401#art-ano-7

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