Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi
Art. 5
In vigore dal 15 dic 1960
In caso di aumento dell'indice le frazioni di punto inferiori o pari a 0,50 saranno trascurate, quelle superiori a 0,50 saranno arrotondate all'unità superiore.
Le frazioni aggiunte per arrotondamento non sono computabili nei movimenti successivi, che saranno effettuati in base all'indice effettivo e non in base all'indice arrotondato.
CHIARIMENTO A VERBALE
Esempio:
Trimestre A variazione accertata rispetto alla base, punto 1,30; la frazione 0,30 si trascura e la variazione applicabile è di 1;
Trimestre B: nuova variazione di 1,25; la frazione di 0,25 si cumula con quella precedentemente trascurata di 0,30 col risultato di 0,55 che, essendo superiore a 0,50, si arrotonda a 1; la variazione del Trimestre B è pertanto di due punti (1,55 di variazione effettiva e 0,45 di arrotondamento); la variazione totale dei trimestri A e B è uguale a 3 punti;
Trimestre C: nuova variazione di 0,75, che si aggiunge alla frazione di 0,55, raggiungendo in totale punti 1,30 di cui 1 già corrisposto nel trimestre B; la frazione 0,30, essendo inferiore a 0,50 si trascura, per cui la misura del trimestre C resta uguale a quella del trimestre B.
La variazione totale dei trimestri A, B e C è uguale a 3 punti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1401#art-ano-5