Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi
Art. 4
In vigore dal 15 dic 1960
Le variazioni dell'indice calcolato secondo le norme di cui al presente accordo saranno tradotte in variazioni dell'indennità di contingenza considerando corrispondente ad ogni punto di variazione dell'indice stesso un importo in lire quale risulta dal successivo .
Le variazioni in aumento dell'indennità di contingenza che dovrebbero essere operate ogni quinto punto (e cioè al passaggio dell'indice da 104 a 105, da 109 a 110, da 114 a 115, etc.) saranno destinate ad aumento degli assegni familiari mediante provvedimenti legislativi che le parti promuoveranno di comune accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1401#art-ano-4