CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IParte I

Art. 36

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 14 dic 1960
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall', dà diritto all'operaio di percepire una indennità - ragguagliata alla retribuzione globale di fatto - nella seguente misura: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianità fino al 5° anno compiuto; b) giorni 9 (72 ore) dal 6° al 10° anno compiuto; c) giorni 11 (88 ore) dall'11° al 18° anno compiuto; d), giorni 13 (104 ore) oltre il 18° anno compiuto. L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 31 dicembre 1947; l'anzianità già maturata a tale data verrà, peraltro calcolata agli effetti della applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti a), l, c), e d) del presente articolo. Per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungerà al numero di giorni previsti dal precedente Contratto Nazionale Categoria 4 dicembre 1939, mezza giornata per ogni anno di anzianità per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione. L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo