CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I›Parte I
Art. 36
36 / 133INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 14 dic 1960
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall', dà diritto all'operaio di percepire una indennità - ragguagliata alla retribuzione globale di fatto - nella seguente misura:
a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianità fino al 5° anno compiuto;
b) giorni 9 (72 ore) dal 6° al 10° anno compiuto;
c) giorni 11 (88 ore) dall'11° al 18° anno compiuto;
d), giorni 13 (104 ore) oltre il 18° anno compiuto.
L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 31 dicembre 1947; l'anzianità già maturata a tale data verrà, peraltro calcolata agli effetti della applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti a), l, c), e d) del presente articolo.
Per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungerà al numero di giorni previsti dal precedente Contratto Nazionale Categoria 4 dicembre 1939, mezza giornata per ogni anno di anzianità per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione.
L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-36