CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IParte I

Art. 38

CASO DI MORTE

In vigore dal 14 dic 1960
In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovrà corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del Codice civile (articolo 2122) quanto sarebbe spettato all'operaio in case di licenziamento compreso il preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-38

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