CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I›Parte I
Art. 43
LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI
In vigore dal 14 dic 1960
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
A) con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi e per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorchè si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza 5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede;
6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12 dell';
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti.
B) Senza preavviso e senza indennità, di licenziamento:
1) furto;
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti e di materiali
4) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi
antinfortunistici
6) atti implicati dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
7) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
8) concorrenza sleale;
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazine possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.
Chiarimento a verbale.
Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12 dell' e al punto 6 dell', lettera A) riguardante la consumazione di prodotti o merci nei locali di lavorazione confezione è custodia cui il dipendente, che commetta la mancanza, è addetto.
L'asportazione dei prodotti o merci da parte di dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione, la confezione o la custodia dei prodotti stessi rientra invece nella disposizione di cui al punto 1° dell', lettera B).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-43