CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I›Parte I
Art. 33
INFORTUNI SUL LAVORO
In vigore dal 14 dic 1960
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggerà a dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaia ai proprio capo diretto, il quale provvedederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Durante la degenza dovuta a causa di infortunio l 'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per periodi previsti dall' (Malattia ed infortuni non sul lavoro); resta peraltro convenuto che la conservazione del posto sarà esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore.
L'operaio che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità tenuto anche conto della posizione e delle attività dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità, lavorative. In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Gli operaì infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-33