CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I›Parte I
Art. 35
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 14 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non si sensi dell' o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta fino a quattro anni compiuti;
giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini, deve corrispondere al l'altra una indennità pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla paga normale di fatto per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.
A tutti gli effetti del presente contratto il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.
L'azienda potrà esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga normale di ratto per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-35