CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati

Art. 22

TRASFERTE

In vigore dal 13 dic 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Le ore di viaggio eccedenti le 8 saranno retribuite con il 50% della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolate con le modalità di cui al comma 7 dell' del presente contratto. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all', tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-22

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