CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 19
INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
In vigore dal 13 dic 1960
Le associazioni nazionali potranno stabilire un'indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà, anche all'impiegato che, originariamente provenendo da, zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-19