CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati

Art. 21

TREDICESIMA MENSILITA

In vigore dal 13 dic 1960
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intiero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-21

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