CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 24
ALLOGGIO
In vigore dal 13 dic 1960
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistono possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-24