CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 18
INDENNITÀ DI BICICLETTA
In vigore dal 13 dic 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usa, la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-18