CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati

Art. 18

INDENNITÀ DI BICICLETTA

In vigore dal 13 dic 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usa, la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-18

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