CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 13
FERIE
In vigore dal 13 dic 1960
L'impiegato ha diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:
15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 4 anni;
18 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 4 anni e fino a 13 anni;
24 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 13 anni e fino a 20;
28 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio oltre i 20 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio e degli eventuali desideri dell'impiegato.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione, nel corso dell'anno, l'impiegato, non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.
Il periodo di servizio superiore a 15 giorni verrà considerato, a questo fine, come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-13