CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 16
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 13 dic 1960
Gli impiegati a far data dal 1 giugno 1952, dopo il compimento del 20° anno di età, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato o che venga a maturazione dopo l'anzidetta data: del 10 giugno 1952 presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione del 5% da calcolarsi sul minimo contrattuale di stipendio mensile e sulla indennità di contingenza propria della categoria cui
appartiene l'impiegato.
Al fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria e sarà riconosciuta l'anzianità per il servizio prestato successivamente al 1 gennaio
1937.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli alimenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di
anzianità.
Per gli aumenti periodici, di anzianità maturati successivamente al 1 giugno 1952, il ricalcolo si effettuerà tenuto conto oltre che dei minimi di stipendio anche della indennità di contingenza nella cifra liquidata il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del
ricalcolo.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, per quanto concerne le variazioni di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
In Caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati, sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova, retribuzione stabilita e l'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a
partire dal giorno di assegnazione della nuova categoria.
Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A. della 3ª categoria) non costituisce passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.
Disposizioni transitorie per gli aumenti periodici maturati al 31 maggio 1952.
Gli aumenti di anzianità maturati nel periodo 1 gennaio 1937 31
maggio 1952 saranno rivalutati con la con cessione, per ogni scatto maturato, degli importi seguenti
UOMINI | DONNE
superiori a 20 anni | superiori a 20 anni
1ª cat. 2ª cat. 3ª A 3ª B | 1ª cat. 2ª cat. 3ª A 3ª B
450 375 325 300 | 450 330 285 265
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-16