Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi

Art. 7

In vigore dal 13 dic 1960
Nel terzo comma dell' parte operai (congedo matrimoniale) vengono soppresse le seguenti parole: "e non è dovuta agli operai stagionali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-amp-7

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