Art. 1
In vigore dal 13 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1952 per i dipendenti operai delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Idrominerale italiana, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti industriali Alimentari, il Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio e con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori la Federazione italiana Lavoratori ed Industrie Alimentari, la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali; e, in pari data, tra l'Associazione Idrominerale italiana, con l'assistenza della, Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacali Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo 28 luglio 1952 aggiuntivo al contratto collettivo, nazionale di lavoro per i dipendenti operai delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), allegato al contratto predetto;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 dicembre 1952 per i dipendenti impiegati ed intermedi delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 28 luglio 1952;
Visti l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria idro-termale e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia e l'accordo 28 luglio 1952 relativo alla indennità speciale; allegati al predetto contratto 12 dicembre 1952;
Visto l'accordo 14 dicembre 1954 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento per gli impiegati ed intermedi dipendenti da aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari e del Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e pubblici Esercizi, l'Unione italiana, del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari e dell'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari;
Visto l'accordo 17 gennaio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1951 sul conglobamento per gli operai del settore dell'industria idrotermale (terme e imbottigliamento), stipulato tra le stesse parti di cui al predetto accordo 14 dicembre 1954;
Visto l'accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Nazionale industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria, italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, con l'assistenza della (Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo, Pubblici Esercizi e Termali e la Federazione Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi della, Camera Confederale del Lavoro di "Trieste, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti al Commercio e con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo e Mensa; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari;
Visto l'accordo 8 maggio 1958, e relative tabelle, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 gennaio 1955 per i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento), stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione delle Aziende Idro-Termali Statali e la Federazione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo, Pubblici Esercizi e Termali, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini e con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Albergo, Mensa e Termali, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria, la Delegazione delle Aziende idro-termali Statali e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi di lavoro 28 luglio 1952 e 12 dicembre 1952, per dipendenti delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), gli accordi 14 dicembre 1954 e 17 gennaio 1955, per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sui conglobamento per i dipendenti del settore dell'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), l'accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale, l'accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 26 gennaio 1955, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dai contratti 28 luglio 1952 e 12 dicembre 1952 ed agli stessi allegate, degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese idro-termali (terme ed imbottigliamento).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossarvare.
Dato a Roma, addì 25 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 44. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-rd-1