Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi

Art. 6

In vigore dal 13 dic 1960
Alle misure di ferie previste dall' parte operai viene aggiunto un ulteriore scaglione di 18 giorni di ferie per gli operai con anzianità superiore ai 20 anni compiuti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-amp-6

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