Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi
Art. 4
In vigore dal 13 dic 1960
All', parte operai, viene aggiunto il seguente comma: "In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra Le Organizzazioni periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio può chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-amp-4