Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi

Art. 5

In vigore dal 13 dic 1960
La percentuale minima garantita di utile di cottimo di cui all' parte operai, viene fissata nel 9%.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-amp-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo