CCNL 12 marzo 1959 parte I›Parte PRIMA
Art. 47
INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 15 dic 1960
In caso di dimissioni l'aizienda è tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1) il 50% per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni, salvo quanto detto ai successivo comma:
2) il 75% per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni;
3) il 100% per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni.
Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto 1) l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto 3) è dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sui lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sarà usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, del 55° anno di età se donna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-47