CCNL 12 marzo 1959 parte I›Parte PRIMA
Art. 42
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 15 dic 1960
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle norme speciali indicate nell' della parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, possono stipulare su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi dei presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-42