CCNL 12 marzo 1959 parte I›Parte PRIMA
Art. 43
MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 15 dic 1960
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio:
a) che non si presenti al lavoro come previsto allo o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale all'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti ai macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o alla igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle inulte, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-43