CCNL 12 marzo 1959 parte I›Parte PRIMA
Art. 45
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 15 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell', e le dimissioni dell'operaio possono aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di 6 giorni (48 ore) per anzianità ininterrotta lino ad un anno e di 15 giorni (420 ore) per anzianità superiori. - L'azienda può esonerare l'operaio dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendoghi però la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-45