CCNL 12 marzo 1959 parte IParte PRIMA

Art. 46

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 15 dic 1960
All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell', l'azienda deve corrispondere all'operaio una indennità da computarsi in base alle seguenti norme: 1) per l'anzianità di servizio maturata dall'operaio antecedentemente al 1 gennaio 1947, al numero dei giorni di indennità di licenziamento spettatigli in applicazione di precedente contratto nazionale 23 febbraio 1941 si aggiunge un giorno per ogni anno intero di anzianità ininterrotta; 2) per l'anzianità di servizio maturata dal 1 gennaio 1947: a) giorni 6 (48 ore) per ciascuno dei primi 5 anni di anzianità ininterrotta; b) giorni 10 (80 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 5 anni e fino ai 10 anni; c) giorni 12 (96 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 10 anni e fino ai 18 anni; d) giorni 15 (120 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 18 anni. Per il riconoscimento di tali misure si tiene conto anche della anzianità ininterrotta di servizio maturata antecedentemente al 1 gennaio 1947. Trascorso il primo anno di servizio, Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. L'indennità di cui al presente articolo è calcolata in base alla intera retribuzione (paga più indennità di contingenza ed eventuale terzo elemento non conglobati). Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media del guadagno realizzata negli ultimi tre mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-46

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