CCNL 12 marzo 1959 parte II›Parte SECONDA
Art. 2
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI
In vigore dal 15 dic 1960
I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due gradi.
Appartengono al primo grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni specificate nell' comporti per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di operazioni o servizi o impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura o per la loro difficoltà o delicatezza.
Si verificano le condizioni predette quando un capo operaio è preposto al coordinamento dell'attività di lavoratori addetti ad una varietà di operazioni, guidate e controllate o meno da altri lavoratori classificati nel secondo grado e pertinenti a distinte fasi di lavorazione (es.: capo operaio faiteria, capo operaio concia, capo operaio rifinitura, capo operaio magazzinaggio, capo operaio manutenzione impianti e macchine, ecc. - per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente, per competenza o responsabilità e fiducia.
Appartengono al secondo grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.
Si verificano le condizioni predette allorchè il lavoratore, anche se prestante in via accessoria opera manuale, è incaricato della guida e del controllo di operai addetti a specifiche operazioni (es.: capo operaio sezione macchine faiteria, capo operaio essiccazione, capo operaio impianti spruzzature, capo operaio bottalatura, capo operaio macchine di tintoria e ingrasso, capo operaio di inchiodaggio a macchina o a mano, capo sorveglianza, ecc....).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-2-2