CCNL 12 marzo 1959 parte IIParte SECONDA

Art. 5

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE

In vigore dal 15 dic 1960
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella, speciale non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianità di servizio prestato come operaio è utile, agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi; per quanto riguarda poi la indennità di licenziamento competente per la predetta anzianità di servizio, si fa luogo ai miglioramenti che sono stabiliti dal successivo . All'operaio che venga passato alla qualifica in questione e nei cui confronti si interrompa quindi la maturazione di uno dei premi di anzianità di cui all' della collegata regolamentazione operai, deve essere concesso il relativo premio, con le modalità sottoindicate, al compimento del periodo interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, è ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, per quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia con quanto disposto dal precitato della collegata regolamentazione operai, resta stabilito che la corresponsione di cui al 3° comma ed alle successive norme transitorie assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende. Norme transitorie all'. 1) Al lavoratore nei cui confronti - all'atto del passaggio alle ex categorie speciali, avvenuto antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione ed ai sensi degli accordi interconfederali presistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) - sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, è riconosciuta convenzionalmente una anzianità quale operaio secondo le norme previste in ogni singolo istituto della stessa presente regolamentazione; per quanto concerne poi la già liquidata indennità di licenziamento si provvede invece con apposita norma transitoria del successivo . 2) Nei confronti del lavoratore passato alla qualifica speciale prima dell'entrata in vigore del presente contratto troverà applicazione, ove ne ricorra il caso, sia la norma contenuta nel terzo comma del presente articolo, sia la norma transitoria dell' della collegata regolamentazione per gli operai. Chiarimento a verbale all'. Le parti stipulanti si danno atto che la disposizione dell' è stata concordata con lo stesso criterio che informa l' del contratto operai, per cui il diritto al premio di anzianità si concreta solo alla scadenza dell'intero termine e non è frazionabile in rapporto a minore anzianità di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-5-2

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