CCNL 12 marzo 1959 parte I›Parte PRIMA
Art. 33
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
In vigore dal 15 dic 1960
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi (dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sui lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
L'operaio deve essere retribuito per tutta la giornata in cui l'infortunio si verifica indipendentemente dall'ora in cui l'infortunio stesso è avvenuto.
Qualora durante il lavoro l'operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la direzione per i provvedimenti del caso.
Per il rimanente, nel caso di malattia o di infortunio professionali, l'operaio dovrà attenersi alle istruzioni previste nell' sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento previsto dall'articolo stesso.
Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all' è elevata come minimo a mesi 10.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione l'operaio deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
Gli operai, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri operai devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-33