CCNL 12 marzo 1959 parte IParte PRIMA

Art. 31

TRASFERIMENTO

In vigore dal 15 dic 1960
All'operaio trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa località, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonché delle spese il trasporto delle masserizie. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per sè e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennità di trasferta di cui all' punto d). In aggiunti gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennità di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennità di contingenza compresa) che andrà a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, mina indennità commisurata a 30 giorni di retribuzione (indennità di contingenza compresa). L'operaio ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. L'operaio che non accetta il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alle normali indennità di liquidazione previste dall' della presente regolamentazione. Chiarimenti a verbale 1) Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento dell'operaio, debba necessariamente risultare anche a gli effetti anagrafici. 2) L'espressione "normale indennità di liquidazione" significa che nel caso si applicano le norme tutte del preavviso e della indennità di licenziamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-31

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