CCNL 12 marzo 1959 parte IParte PRIMA

Art. 35

GRAVIDANZA E PUERPERIO

In vigore dal 15 dic 1960
Il trattamento per gravidanza e puerperio è disciplinato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dalle successive disposizioni. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le operaie alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla operaia, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennità da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-35

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