CCNL 12 marzo 1959 parte IParte PRIMA

Art. 39

ASSENZE

In vigore dal 15 dic 1960
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo in caso di impedimento giustificato. L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza ingiustificata, o ripetendosi, l'operaio può essere punito a termine degli . L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione. L'operaio che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), è considerato assente a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento: in tale caso però, sarà considerato ritardatario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-39

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