CCNL 12 marzo 1959 parte I›Parte PRIMA
Art. 39
ASSENZE
In vigore dal 15 dic 1960
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo in caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata, o ripetendosi, l'operaio può essere punito a termine degli .
L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
L'operaio che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), è considerato assente a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento: in tale caso però, sarà considerato ritardatario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-39