CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIIParte III

Art. 37

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 8 dic 1960
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene l'impiegato: Anni di servizio: 1ª cat. 2ª cat. 3ª cat. fino a 5 anni............ 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese oltre 5 e fino a 10 anni. 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 oltre i 10 anni.......... 4 mesi 3 mesi 2 mesi In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-37-2

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