CCNL 10 febbraio 1959 Parte III›Parte III
Art. 42
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
In vigore dal 8 dic 1960
Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato generalmente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennità di zona malarica;
trattenute per risarcimento danni;
liquidazione dell'indennità in caso di morte;
certificato di lavoro;
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettative per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti-opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-42-2