CCNL 10 febbraio 1959 Parte III›Parte III
Art. 34
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 8 dic 1960
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell' della parte comune possono essere punite a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a cinque giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-34-3