CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIIParte III

Art. 36

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

In vigore dal 8 dic 1960
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennità di preavviso ma non delle altre indennità. In tale provvedimento incorre l'impiegato che commette gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell' semprechè la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell' semprechè non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato già, comminato il provvedimento disciplinare di cui all'. 2) senza preavviso e senza indennità di licenziamento in tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili, comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio; d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell'articolo precedente qualora vi sia dolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-36-2

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