CCNL 10 febbraio 1959 Parte III›Parte III
Art. 35
SOSPENSIONI
In vigore dal 8 dic 1960
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all', o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-35-3