CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIIParte III

Art. 33

DOVERI DELL'IMPIEGATO

In vigore dal 8 dic 1960
L'impiegato deve tenere in contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità, prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicate attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonché le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno nell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto d'impiego e in forma di concorrenza sleale delle notizie attinte durante il servizio A sua volta l'azienda non può esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attività professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma precedente e comunque quelli previsti dall'art. 2125 del Codice civile; 4) avere cura dei locali dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-33-3

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