CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV›Parte COMUNE
Art. 15
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 8 dic 1960
Il presente contratto ha validità a decorrere dal primo periodo di paga in corso alla data del 10 febbraio 1959 e sino a tutto il 31 dicembre 1961, e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-15-4