CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive›Parte COMUNE
Art. 1
In vigore dal 8 dic 1960
ALLEGATO
ACCORDO AGGIUNTIVO PER LE LAVORAZIONI NOCIVE, SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE
GRAVOSE
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Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie della industria, della gomma, cavi elettrici ed affini, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovrintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività e particolare gravosità ambientale di lavoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfa-1