CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nociveParte COMUNE

Art. 6

In vigore dal 8 dic 1960
L'indennità di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto alla indennità, purchè questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque la indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza al reparto. Per i lavoratori in genere che pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfa-6

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