CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive›Parte COMUNE
Art. 5
In vigore dal 8 dic 1960
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfa-5