CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nociveParte COMUNE

Art. 10

In vigore dal 8 dic 1960
Per i lavoratori ausiliari di cui all' (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi dei predetto articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfa-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo