CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive›Parte COMUNE
Art. 10
151 / 152In vigore dal 8 dic 1960
Per i lavoratori ausiliari di cui all' (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi dei predetto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfa-10