CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive›Parte COMUNE
Art. 8
In vigore dal 8 dic 1960
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto, del presente accordo, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio, Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfa-8