Art. 1

In vigore dal 8 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, m. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 febbraio 1959, e relative tabelle, per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le industrie della Gomma Cavi Elettrici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici con assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro l'Organizzazione Sindacale fra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacali lavoratori l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con la assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomme, Cavi Elettrici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici; Visto l'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, o svolgendosi normalmente in condizioni ambientali i particolarmente gravose, allegato al contratto predetto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti, per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 febbraio 1959, relativo agli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti; sono inderogabili nei confronti di lutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della gomma dei cavi elettrici ed affini. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto ordine a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI SULLO Visto, il Guardasigilli; GONELLA Atti del Governo registro n. 139, foglio n. 149 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-rd-1

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