CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV›Parte COMUNE
Art. 13
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 8 dic 1960
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-13-4