CCNL 10 febbraio 1959 Parte IVParte COMUNE

Art. 10

PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 8 dic 1960
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Camere del Lavoro, delle Unioni provinciali e dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-10-4

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